Dall' Estero di Guido Sagliaschi e Immacolata Lepri e del Centro Studi Internazionali GEB Partners - Fiscalità & Commercio Internazionale n. 2/2011
Brasile - Investimenti inbound e finanziamenti di lungo termine Il governo brasiliano ha adottato nuove norme con l’obiettivo di incentivare gli investimenti inbound e i finanziamenti di lungo termine. In particolare:
- il Provisional Measure n. 517/10 del 31 dicembre 2010 prevede che il reddito da obbligazioni e securities, sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2011 ed emesse da istituzioni brasiliane, non è soggetto a ritenuta se corrisposto a non residenti, localizzati in giurisdizioni non black list.
|
|
|
|
|
Doppie imposizioni e canoni: convenzioni dell’Italia di Piergiorgio Valente - Fiscalità & Commercio Internazionale n. 8/2011
Alla data del 15 giugno 2011, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è ampliato, a seguito dell’entrata in vigore del trattato col Qatar. Inoltre, è entrato in vigore il Protocollo che modifica la convenzione con Malta, autorizzato con legge 30 aprile 2010, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010, nonché il Protocollo aggiuntivo alla convenzione con Cipro.
|
|
|
|
|
Scheda fiscale: Algeria di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna - Fiscalità & Commercio Internazionale 7/2011
L’imposta sulle società si applica nei confronti dei seguenti soggetti:
- società di capitali e a responsabilità limitata;
- società cooperative e loro consorzi;
- società di persone (che hanno optato per la tassazione in parola);
- associazioni che svolgono attività commerciale.
|
|
|
|
|
Dall' Estero di Guido Sagliaschi e Immacolata Lepri e del Centro Studi Internazionali GEB Partners - Fiscalità & Commercio INternazionale n. 7/2011
Austria - Budget 2011-2014. Il Budget 2011-2014 ha apportato modifiche al regime fiscale austriaco dei pagamenti di dividendi intercompany. Secondo la legislazione austriaca, si applica una ritenuta alla fonte del 25% ai pagamenti di dividendi intercompany domestici, in presenza di una percentuale di partecipazione inferiore al 25%. In virtù del Budget 2011-2014, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la percentuale di partecipazione per beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta si riduce al 10%.
|
|
|
|
|
Dall' Estero di Guido Sagliaschi e Immacolata Lepri e del Centro Studi Internazionali GEB Partners - Fiscalità & Commercio Internazionale n. 6/2011
Brasile - Short-term loans. In data 4 aprile 2011, la Central Bank brasiliana ha emanato il Regolamento n.
3.967, il quale estende l’aliquota del 6% della financial transactions tax alle cd. «simultaneous exchange transactions», poste in essere nel contesto della rinegoziazione di finanziamenti esteri sotto forma di short-term loans. Coerentemente, in data 7 aprile 2011, il governo brasiliano ha adottato il Decreto n. 7.457 il quale estende, ai suindicati fini, il periodo di durata degli short-term overseas loans, da un anno a due anni (precisamente, da 360 giorni a 720 giorni).
|
|
|
|
|
Dall' Estero di Guido Sagliaschi e Immacolata Lepri e del Centro Studi Internazionali GEB Partners - Fiscalità & Commercio Internazionale n. 3/2011
Austria - Operazioni di acquisizione di partecipazioni da parte correlata Il Budget 2011-2014 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale austriaco. A partire dal 1° gennaio 2011, gli interessi da corrispondersi in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni da parte correlata non sono deducibili.
|
|
|
|
|
San Marino’s Tax Information Exchange Agreement Proposals di Piergiorgio Valente - Tax Notes International Novembre 2011
Two decades after its last tax reform, the San Marino government has identified the reform of its tax regime as one of its main priorities. San Marino needs higher revenues that can guarantee a balance between public finance and keeping the welfare state. The country also must focus on the tax system’s competition, equity, and efficiency in order to proceed with a broader project aimed at redefining a new development model for the country. Rethinking the regulatory framework of the tax levy may pave the way for the San Marino economy to advance; the current regime has been diminishing the growth of the country’s economy and breeding a climate of uncertainty for the future.
|
|
|
|
|
La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011 di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 42/2011
Secondo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20597/2011, l’organizzazione produttiva, in Italia, di una società estera articolata in molteplici sedi formalmente distinte, ma economicamente integrate in una struttura unitaria – strumentale al raggiungimento dello scopo commerciale della casa-madre non residente – non preclude la contestazione della sussistenza di una stabile organizzazione. Il concetto di “stabile organizzazione” è pressoché universalmente accolto quale presupposto per l’imposizione di un’attività economica svolta da un soggetto in un Paese diverso da quello di residenza della casa-madre. L’importanza attribuita all’individuazione della sussistenza di una stabile organizzazione scaturisce dalla necessità di ogni Stato di determinare i criteri su cui fondare l’esercizio della potestà impositiva sul reddito d’impresa conseguito da un soggetto non residente nel territorio dello Stato.
|
|
|
|
|
Scambio automatico e spontaneo di informazioni tra Stati verifiche congiunte e simultanee di Caterina Alagna e Salvatore Mattia - Fiscalità & Commercio Internazionale n. 9/2011
Gli Stati possono utilizzare diverse “tecniche” per ottenere informazioni di rilevanza fiscale da altri Stati: fra tutti la stipula di appositi Trattati per regolamentare e rendere applicabile lo scambio di informazioni su richiesta. Allo stesso tempo, stanno assumendo rilievo forme più incisive di scambio di informazioni, quali lo scambio automatico e quello spontaneo, le verifiche congiunte e simultanee, basate su una cultura più matura e solidale circa la necessità di una partecipazione attiva dei funzionari locali competenti, a beneficio di tutte le Amministrazioni fiscali e contro l’evasione ai diversi livelli. Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”).
|
|
|
|
|
Linee Guida OCSE sulle multinazionali: «tax compliance» e rispetto dello spirito della legge di Piergiorgio Valente - Corriere Tributario n. 41/2011
Secondo la Raccomandazione n. XI delle nuove Linee Guida dell’OCSE sulle imprese multinazionali, queste dovrebbero considerare la «governance fiscale» e la «tax compliance» quali aspetti di rilievo nel contesto dei sistemi di «risk management». È dovere del consiglio di amministrazione adottare strategie di gestione del rischio al fine di assicurare che i rischi finanziari, regolamentari e reputazionali connessi alla variabile fiscale vengano adeguatamente identificati e valutati.
|
|
|
|
|
Stabile organizzazione anche in presenza di più sedi di Piergiorgio Valente, Caterina Alagna - Il Quotidiano Ipsoa 17 Ottobre 2011
L’accertamento dei requisiti di sussistenza di una stabile organizzazione deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto sul piano sostanziale. Tale è il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 20597, pronunciata in data 7 ottobre 2011 nei confronti di una società con sede legale in San Marino. I fatti di causa Nel caso esaminato nella sentenza n. 20597/2011 della Corte di Cassazione – tra il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate e una società con sede legale a San Marino - quest’ultima si avvale di molteplici società italiane per mettere a disposizione i propri servizi di formazione sul territorio italiano.
|
|
|
|
|
Beneficiario effettivo Le proposte di modifica al Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 35/2011
L’espressione “beneficiario effettivo” dovrebbe essere interpretata nel contesto di riferimento e a prescindere dal significato tecnico che ad essa potrebbe essere attribuito secondo la legislazione domestica. Ciò non implica, però, che quest’ultimo significato non abbia alcuna rilevanza: piuttosto, l’interpretazione offerta dalla normativa nazionale è applicabile nei limiti in cui sia conforme alle linee guida fornite dal Commentario al Modello OCSE. In data 29 aprile 2011, il Comitato per gli affari fiscali (Cfa) dell’OCSE ha pubblicato un documento (discussion draft “Clarification of the meaning of ‘beneficial owner’ in the OECD Model Tax Convention”, di seguito “draft”) contenente le proposte di modifica al Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE, con riferimento al significato dell’espressione “beneficiario effettivo”.
|
|
|
|
|
La stabile organizzazione italiana è centro autonomo di imputazione della casa madre estera di Piergiorgio Valente, Salvatore Mattia - Il Quotidiano Ipsoa 8 Settembre 2011
Nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione 22 luglio 2011, n. 16106, la Suprema Corte ha statuito che la stabile organizzazione di società non residente è autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre. La vicenda oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 16106/2011 origina dalla ripresa a tassazione di somme versate da una società italiana a titolo di royalties ad alcune società (residenti in Germania ed Austria), tutte controllate dalla stessa holding tedesca.
|
|
|
|
|
«Tax governance» e gestione del «compliance risk» di Piergiorgio Valente - Corriere Tributario n. 35/2011
Il concetto di «tax governance» è strettamente connesso all’esigenza dell’impresa di «neutralizzare» il rischio fiscale. Ai fini di un’efficace gestione del rischio fiscale assumono rilievo le scelte decisionali di alto livello sulla «posizione fiscale complessiva» dell’impresa. Una volta individuata quest’ultima, vale a dire, una volta definita la cd. filosofia fiscale («tax philosophy»), il consiglio di amministrazione è tenuto a decidere la «strategia fiscale» da perseguire. La tax governance nei gruppi di imprese riflette l’esigenza di assicurare la gestione e la prevenzione dei rischi connessi alla variabile fiscale, nonché il supporto in sede di verifica.
|
|
|
|
|
Scambio di informazioni in materia fiscale La nuova normativa di San Marino di Piergiorgio Valente, Luca Beccari e Caterina Alagna - Il fisco n. 32/2011
Secondo la nuova normativa sammarinese, lo scambio di informazioni su richiesta viene assicurato, dalla Repubblica di San Marino, non solo nei riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica ha sottoscritto, e sono in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale, bensì anche nei confronti di quelle giurisdizioni, come l’Italia, con le quali gli accordi sono stati soltanto parafati.
|
|
|
|
|
The ‘Center of Vital Interests’: A Review of Italy’s Rules on Tax Residence di Piergiorgio Valente - Tax Notes International Luglio 2011
The Italian Revenue Office has been forwarding questionnaires to many individuals who, in the last five years, registered with the Register Office for Italians Residing Abroad (AIRE) and subsequently returned to Italy, because of those individuals’ financial assets and shareholders’ equity held abroad or because of income produced in foreign countries during that period. This article provides a brief description of tax residence as the ‘‘center of vital interests’’ of individuals, a concept in article 2, paragraph 2 of the Italian Income Tax Code (Testo Unico delle Imposte Dirette, or TUIR).
|
|
|
|
|
Il dibattito internazionale su scambio di informazioni e base imponibile unica di Piergiorgio Valente - Corriere Tributario n. 29/2011
Mentre a livello OCSE prosegue l’attività di verifica sui paradisi fiscali e lo studio di alcuni temi riguardanti il «transfer pricing», in ambito comunitario si accende il dibattito sul contenuto della proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata e sulla tassazione delle transazioni finanziarie. Il contrasto da parte degli organismi internazionali alla concorrenza sleale tra Stati ha impresso significativa accelerazione, nell’ultimo biennio, a negoziazione e stipulazione di accordi internazionali sullo scambio di informazioni (oggi pari a circa 680). Non meno rilevante la disciplina dei prezzi di trasferimento, in ordine alla quale l’OCSE sta conducendo aggiornamenti alle «Guidelines» del 1995. Sul fronte europeo, il progetto della base imponibile comune consolidata, dopo la battuta d’arresto degli anni passati, sembra approdare gradualmente ad una concreta proposta normativa, mentre vengono avviate consultazioni in materia di doppia imposizione ed introduzione di una «financial transactions tax».
|
|
|
|
|
Rapporto OCSE 2011: «tax planning» aggressivo e legittimo di Piergiorgio Valente - Corriere Tributario n. 28/2011
Un ruolo-chiave nella lotta ai fenomeni di cd. pianificazione fiscale «aggressiva» è svolto dalla possibilità di disporre di informazioni tempestive, mirate e complete. Ciò, infatti, consente alle Amministrazioni fiscali di migliorare l’efficienza delle procedure di «risk assessment» e degli altri strumenti allo scopo disponibili.I principi di good governance fiscale, che implicano l’adozione di standards di trasparenza e scambio di informazioni e di norme di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa, sono divenuti di particolare attualità dopo la grave crisi economico-finanziaria del 2008 ed hanno costituito oggetto di dibattito nel corso del G20 di Londra del 2 aprile 2009. In tale occasione, i 20 leaders dei Paesi più importanti al mondo si sono ritrovati d’accordo nell’intraprendere, sulla base delle linee fissate dall’OCSE, una decisa azione di lotta nei confronti dei Paesi ccdd. non cooperativi.
|
|
|
|
|
La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino I principi direttivi e programmatici di natura tecnica di Piergiorgio Valente, Luca Beccari e Salvatore Mattia - Il fisco n. 28/2011
Il progetto di Riforma Fiscale della Repubblica di San Marino mira a un recupero di efficienza nel prelievo, tale da consentire una generale riduzione delle aliquote nominali e, nello stesso tempo, un gettito fiscale più elevato. Gli interventi all’uopo necessari includono l’introduzione di nuove regole per la definizione della base imponibile e l’applicazione dell’imposta. Nell’articolo si illustrano1 i principi direttivi e programmatici di natura tecnica sui quali, nel contesto del progetto di Riforma Fiscale della Repubblica di San Marino, saranno formulate le norme di ridefinizione della base imponibile e di applicazione dell’imposta per ogni singolo comparto reddituale (soggetti giuridici, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese individuali).
|
|
|
|
|
La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L’analisi dei dati relativi ai contribuenti di Piergiorgio Valente, Luca Beccari e Salvatore Mattia - Il fisco n. 27/2011
L’esigenza di coordinare l’ampliamento del gettito fiscale con la riduzione dell’imposta netta gravante sui singoli contribuenti e il sostegno ai redditi disponibili presuppone una riforma fiscale di San Marino di “ampio respiro” che migliori il framework dell’imposta con riferimento a criteri fondamentali quali equità (verticale e orizzontale) ed efficienza. Ai fini dell’elaborazione della Proposta di Riforma Fiscale della Repubblica di San Marino, è stata effettuata un’approfondita analisi1 dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti sammarinesi relative ai periodi d’imposta dal 2006 al 2008 (ultimo anno in cui i dati sono stati resi disponibili in forma definitiva).
|
|
|
|
|
La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L’evoluzione del binomio “trasparenza-competitività” di Piergiorgio Valente, Luca Beccari e Salvatore Mattia - Il fisco n. 25/2011
L’intensa attività svolta dalla Repubblica di San Marino dal 2009 per l’allineamento del proprio ordinamento ai nuovi standards di trasparenza e scambio di informazioni condivisi dalla comunità internazionale rende necessaria un’azione di riforma della vigente normativa fiscale sammarinese. Trascorso un ventennio dall’ultima riforma dell’ordinamento tributario concernente le imposte dirette, il Governo sammarinese ha individuato, fra gli obiettivi prioritari di intervento, quello di una riforma del sistema tributario, al fine di soddisfare una serie di bisogni diversi nell’ambito del nuovo scenario economico e sociale del Paese.
|
|
|
|
|
Mutua assistenza amministrativa, la sottoscrizione del Protocollo di modifica di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna - Il Quotidiano Ipsoa 10 giugno 2011
Al 1° giugno 2011, sono 20 i Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, adottato dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa in data 31 marzo 2010. Presto entrerà in vigore in Svezia, che ha depositato gli strumenti di ratifica il 27 maggio 2011, e in Polonia, che ha depositato gli strumenti di ratifica il 31 maggio 2011.
|
|
|
|
|
Beneficiario effettivo, i chiarimenti dell’OCSE di Piergiorgio Valente - Il Quotidiano Ipsoa 10 maggio 2011
Il 29 aprile scorso, il Comitato per gli Affari Fiscali (CAF) dell’OCSE ha pubblicato un documento (discussion draft Clarification of the meaning of "beneficial owner" in the OECD Model Tax Convention) contenente le proposte di modifica al Commentario agli articoli 10, 11 e 12 del modello OCSE, con riferimento al significato dell’espressione “beneficiario effettivo”. Il CAF ha quindi invitato gli stakeholders a presentare eventuali osservazioni entro il 15 luglio 2011. Il Commentario all’art. 10 del modello OCSE ("Dividendi"), versione del 2010 Il par. 2 dell’art. 10 del modello OCSE stabilisce che i dividendi – che, per regola generale, sono soggetti a tassazione nello Stato del percipiente – possono essere assoggettati a ritenuta nello Stato della fonte, con applicazione di un’aliquota ridotta (5% o 15%) se il soggetto che percepisce i dividendi ne è (anche) il beneficiario effettivo. Secondo il par. 12 del Commentario all’art. 10, il requisito del beneficiario effettivo è stato introdotto nel par. 2 dell’art. 10 per chiarire il significato dell’espressione “pagati (...) a un residente” (utilizzata nel par. 1). Viene così precisato che lo Stato della fonte non è obbligato a rinunciare alla potestà impositiva sui dividendi soltanto perché tali redditi sono stati percepiti direttamente da un residente di un Paese con cui lo Stato della fonte ha concluso una convenzione.
|
|
|
|
|
Aggressive tax planning: esame del Rapporto OCSE sulle iniziative di tax governance di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 18/2011
Secondo l’OCSE, le misure di “disclosure” adottate da molti Paesi membri costituiscono un incùùùcontribuenti a fornire informazioni tempestive e rilevanti alle amministrazioni finanziarie interessate. Da ciò derivano vantaggi sia per queste ultime che per i contribuenti stessi. Nel febbraio 2011, il Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE ha p ubblicato il Rapporto “Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclosure” (nel prosieguo, “Rapporto”). Il documento sottolinea l’importanza di informazioni tempestive, mirate e complete al fine di combattere i fenomeni di pianificazione fiscale “aggressiva”, fornisce un’overview delle misure di comunicazione (“disclosure”) applicate in alcuni Stati membri dell’OCSE e detta alcune raccomandazioni.
|
|
|
|
|
Le esimenti per la deducibilità dei costi «black list» non escludono l’onere della prova di inerenza di Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia - Corriere Tributario n. 4/2011
Con la sentenza n. 357 del 2010 la Commissione tributaria provinciale di Milano interviene sul tema dei rapporti tra le imprese nazionali e quelle residenti o localizzate nei paradisi fiscali, affermando il principio secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’«effettivo interesse economico» e dalla «concreta esecuzione» delle operazioni poste in essere con imprese residenti in Paesi «black list», la prova fornita dal contribuente può essere ritenuta valida se il fornitore estero è l’unico soggetto da cui è possibile acquistare il prodotto oggetto della transazione ovvero se, a parità di condizioni, sia sul mercato interno che internazionale non vi siano alternative migliori, e se viene esibita idonea documentazione relativa all’effettuazione dell’operazione. La pronuncia appare condivisibile, ma al contempo estremamente sintetica e, sul piano dei principi, non particolarmente approfondita.
|
|
|
|
|
Tax governance: la gestione del rischio fiscale nelle imprese di Piergiorgio Valente - Amministrazione & Finanza n. 2/2011
La gestione del rischio fiscale nei gruppi multinazionali implica l’amministrazione e il controllo delle «aree di incertezza» al fine di prevenire la nascita di controversie con le autorita` fiscali competenti dei Paesi in cui si svolge l’attivita` di business. La strategia per la gestione del rischio fiscale deve tenere conto della capacita` dell’impresa di assumere determinati livelli di rischio in circostanze diverse. La massimizzazione delle opportunita` di business deve essere bilanciata da un’oculata gestione del rischio ad esse relativo.
|
|
|
|
|
|