Residenza fiscale ed esterovestizione: i controlli dell’Amministrazione finanziaria di Salvatore Mattia - Commercio internazionale n. 22/2010
L’Amministrazione finanziaria pone sempre maggiore attenzione alle operazioni economiche aventi rilevanza internazionale. Con il presente lavoro si intende esaminare l’iter procedurale che caratterizza l’attività di controllo finalizzata a contrastare il fenomeno della cd. «esterovestizione», nonché il trasferimento fittizio della residenza fiscale a fini elusivi ed evasivi, con particolare riferimento ai percorsi ispettivi seguiti dalla Guardia di Finanza. Quando l’Amministrazione finanziaria intraprende un’attività di controllo nei confronti di un contribuente che realizza operazioni aventi rilevanza internazionale, uno dei principali problemi che si presenta ai verificatori è quello di individuare l’ambito normativo di riferimento entro il quale inquadrare le diverse situazioni riscontrate nel caso concreto.
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Italy by Piergiorgio Valente - Tax Notes International Dicembre 2010
The most significant tax developments in Italy in 2010 involved controlled foreign corporations and transfer pricing documentation. Legislation passed last year (Law 102/2009) became effective in 2010 and introduced substantial changes to Italy’s CFC regime, as contained in articles 167 and 168 of the country’s Income Tax Code (Testo Unico delle Imposte Dirette, or TUIR). The regime is generally intended to protect the domestic tax base from the effects of enterprises based in low-tax jurisdictions. Taxpayers could previously avoid application of the CFC rules when they could show that:
• the non-resident entity carried out an industrial or business activity as its core purpose in the low-tax jurisdiction (the first-business test); or
• ownership of the non-resident entity did not have the result of income being sourced to the low-tax jurisdictions (the second-business test).
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Tax Audits to Identify Fictitious Corporate Residence by Piergiorgio Valente - Intertax 2010 Volume n. 38
The Tax Authorities, by virtue of the enforcing powers granted to them by the legal system, may have access to taxpayer’s premises1 to inspect documents, carry out verifi - cations, do research, and perform any other survey deemed useful for tax assessment purposes as well as to counter tax evasion and any other tax infringement. The need for a tax audit in the area of fi ctitious corporate tax residence may derive from either circumstantial elements acquired during the pre-audit intelligence stage as well as during the preliminary information retrieval stage or by evidence that emerged during inspection carried out for the purposes of identifying any other kind of possible violation and/or by virtue of the most ample powers to generally ensure taxpayers’ due compliance with tax provisions. A tax audit carried out vis-à-vis a foreign company that shows, more or less in patent terms, to have connections to the Italian territory is undoubtedly characterized by a particular investigative approach marked by a thorough valuation of all possible scenarios that may ensue.
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Italy’s Official Guidelines on Documentation for Transfer Pricing by Piergiorgio Valente - Tax Notes International Novembre 2010
The Italian Revenue Agency issued official guidelines, dated September 29, 2010, that implement article 26 of Decree-Law No. 78/2010, concerning the non-application of penalties in cases when the taxpayer subject to inspection provides documentary support for the consistency of arm’s-length value of transfer prices.1 The official guidelines introduced for the first time in Italy the requirement for enterprises to submit the necessary documentation to support the transfer pricing policy adopted.
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Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione Il Rapporto OCSE del 2010 di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 43/2010
Nel Rapporto del 2010, l’OCSE precisa che la determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, con parti correlate e con le altre parti dell’impresa. Il metodo di analisi suggerito dall’OCSE è il c.d. “functionally separate entity approach”, il quale implica un esame in due distinti steps. Nell’ambito della fiscalità internazionale, il tema dei prezzi di trasferimento assume rilievo per transazioni commerciali intercorrenti tra legal entities localizzate in Stati diversi e facenti parte di gruppi di imprese.
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La tassazione dei dividendi nella nuova Convenzione Italia-Usa di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 37/2010
L’art. 10 della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni, siglata dall’Italia e dagli Usa in data 25 agosto 1999, ratificata con L. n. 20 del 3 marzo 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010, detta la nuova disciplina sull’imposizione dei dividendi, con alcune significative innovazioni. L’articolo descrive il trattamento fiscale dei dividendi secondo l’art. 10 della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni. Il presente lavoro ha ad oggetto la disciplina dei dividendi contenuta nell’art. 10 (“Dividendi”), della nuova Convenzione Italia-Usa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (in prosieguo: la nuova Convenzione), firmata a Washington il 25 agosto 1999 dall’ambasciatore italiano e dal Deputy Assistant Secretary del Dipartimento di Stato americano ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
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L’Andaf chiede regole comuni di Mara Monti - Il Sole 24 Ore 28 settembre 2010
E’ atteso per giovedì 30 settembre 2010 il decreto ministeriale che introduce in Italiagli obblighi di documentazione relativi al transfer pricing , previsto dal decreto relativo alla Manovra fiscale approvato lo scorso 30 luglio 2010. Se la data verrà rispettata , entro il 31 dicembre 2010 le aziende dovranno adottare il codice di condotta che consentirà di rendere trasparente la formazione del prezzo di beni e servizi nell’ambito del gruppo dei gruppi industriali.
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OCSE: via alla cooperazione fiscale tra Stati con il “Joint Audit Report” di Piergiorgio Valente - Editoriale Eutekne 27 settembre 2010
Nel corso del meeting di Istanbul del 15 e 16 settembre 2010, il Forum on Tax Administration (“Forum”) dell’OCSE ha adottato il “Joint Audit Report” (“Rapporto”), che contiene linee guida e raccomandazioni in merito alla cooperazione fiscale tra Stati per il tramite di audits congiunti. Il Rapporto si compone di quattro capitoli:
- il primo capitolo definisce il joint audit e gli obiettivi;
- il secondo capitolo illustra le fonti giuridiche internazionali della disciplina delle verifiche congiunte;
- il terzo capitolo offre una panoramica sulle esperienze concrete dei Paesi che hanno partecipato all’attività del Forum;
- il quarto capitolo fissa alcuni princìpi in merito all’organizzazione e alla gestione di un joint audit.
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Le verifiche fiscali congiunte secondo il Rapporto del Forum on Tax Administration dell’ OCSE di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 36/2010
Il joint audit presuppone un accordo tra autorità fiscali per lo svolgimento e il coordinamento di una verifica fiscale su uno o più contribuenti (persone fisiche e/o persone giuridiche), in relazione ai quali vi è un interesse comune o complementare. Una verifica congiunta è tale se prevede la partecipazione di almeno due autorità fiscali di Stati diversi. La base giuridico-normativa di tale forma di cooperazione in materia fiscale è rinvenibile nel network dei trattati internazionali. Il Rapporto del Forum on Tax Administration dell’OCSE “Joint Audit Report” contiene linee guida e raccomandazioni in merito alla cooperazione fiscale internazionale per il tramite di audits congiunti tra Stati. Il Rapporto, che si basa sulle esperienze in materia manifestate dai Paesi che hanno provveduto a rispondere ai questionari all’uopo predisposti, si compone di quattro capitoli.
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Convenzione Italia - Usa Rassegna delle principali novità di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 35/2010
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia e dagli Usa in data 25 agosto 1999. Lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Paesi è avvenuto il 16 dicembre 2009. La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati è avvenuto il 16 dicembre 2009. La nuova Convenzione Italia-Usa, la quale è stata ratificata in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 20 rinvigorisce i rapporti bilaterali tra i due Paesi e sostituisce la precedente Convenzione firmata a Roma il 17 aprile 1984 ed entrata in vigore nel dicembre del 1985 (d’ora innanzi, “Convenzione 1985”).
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Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. La versione 2010 di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 33/2010
In data 22 luglio 2010 è stato pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention”, il quale contiene le modifiche alla versione del 2008 del Modello OCSE: tra queste, l’art. 7, relativo ai “Business Profits” e il connesso Commentario risultano integralmente riscritti. Il testo consolidato del Modello OCSE 2010 sarà pubblicato nel settembre 2010. data 21 maggio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention” (“Draft Contents”) il quale illustra le modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE e relativo Commentario. Il Draft Contents recepisce le discussioni che nel triennio 2007- 2009 hanno riguardato il contenuto di alcune disposizioni convenzionali, oggetto di trattazione nei seguenti discussion drafts:
- “The granting of treaty benefits with respect to the income of Collective Investment Vehicles” del 9 dicembre 2009;
- “Revised discussion draft of a new Article 7 of the OECD Model Tax Convention” del 24 novembre 2009;
- “Application of tax treaties to State-owned entities, including Sovereign Wealth Funds” del 25 novembre 2009;
- “Tax treaty issues related to common telecommunication transactions” del 25 novembre 2009;
- “Revised changes to the Commentary on paragraph 2 of Article 15” del 12 marzo 2007 (ultima versione).
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Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 32/2010
Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso all’autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari di Paesi diversi. L’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”) disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione dagli stessi applicate.
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Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione: il rapporto OCSE 2010 di Caterina Alagna, Salvatore Mattia - Il Quotidiano Ipsoa 23 agosto 2010
In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” il quale contiene le linee guida per l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell’art. 7 del Modello OCSE. La versione 2010 segue quella del 2008, della quale peraltro riflette contenuto e conclusioni. Il “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” (“Rapporto”) è stato pubblicato dall’OCSE in concomitanza con l’approvazione del documento che reca le modifiche alla versione del 2008 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (“Modello OCSE”). Il Rapporto contiene le linee guida interpretative del nuovo art. 7 e relativo Commentario del Modello OCSE (riguardanti, appunto, l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione) e non influisce sui criteri di individuazione della sede fissa di affari ai sensi dell’art. 5 del Modello OCSE.
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Doppie imposizioni: convenzioni con l’Italia al 30 giugno 2010 di Piergiorgio Valente - Commercio internazionale n. 15-16/2010
Alla data del 30 giugno 2010, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è significativamente ampliato, a seguito:
– della ratifica del protocollo di modifica del trattato con Cipro (legge 3 maggio 2010, n. 70);
– dell’entrata in vigore del trattato con Giordania (legge 23 ottobre 2009, n. 160, in vigore dal 10 maggio 2010);
– dell’entrata in vigore del trattato con Slovenia (legge 29 maggio 2009, n. 76, in vigore dal 12 gennaio 2010);
– dell’entrata in vigore del trattato con Stati Uniti (legge 3 marzo 2009, n. 20, in vigore dal 1° gennaio 2010).
Al 30 giugno 2010, pertanto, il network italiano risulta composto da:
– 84 trattati in vigore;
– 5 ratificati (di cui 2 protocolli di modifica);
– 15 firmati (di cui 5 protocolli di modifica);
– 8 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).
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Approvate le modifiche al Modello OCSE 2010. Ecco cosa cambia di Caterina Alagna, Salvatore Mattia - Il Quotidiano Ipsoa 30 luglio 2010
È stato pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention”, il quale contiene le modifiche alla versione del 2008 del Modello OCSE: tra queste, l’art. 7 (“Business Profits”) e il connesso Commentario risultano integralmente riscritti. Il testo consolidato del Modello OCSE 2010 sarà pubblicato nel settembre 2010. In data 22 luglio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention” (“2010 Update”) il quale illustra le modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE e relativo Commentario. Esso segue la pubblicazione, avvenuta nel maggio 2010, del “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention”, al quale il 2010 Update apporta minime modifiche, riguardanti principalmente riserve e posizioni degli Stati membri e non membri OCSE. Tra queste, è prevista l’eliminazione delle riserve di alcuni Paesi sul recepimento del paragrafo 5 dell’art. 26 del Modello OCSE.
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Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 31/2010
Al fine di combattere la frode e l’evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali, il diritto comunitario impone alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare ogni informazione atta a permettere una corretta determinazione e applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio e delle imposte indirette. Lo scambio di informazioni in materia fiscale, previsto dall’art. 26 del Modello di Convenzione dell’Ocse e da altre fonti internazionali, trova un’esaustiva regolamentazione anche a livello sovranazionale, nel diritto comunitario c.d. “derivato”. Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le modalità di funzionamento dello scambio di informazioni su richiesta alla luce di quanto previsto dalle principali fonti comunitarie.
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Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’Ocse di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 30/2010
Con lo scambio di informazioni su richiesta – previsto e disciplinato a livello internazionale – uno Stato contraente richiede all’altro (c.d. “Stato richiesto”) informazioni fiscali specifiche relative a un dato contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale disciplina, con riferimento alle fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’Ocse (“Modello Ocse”). Il primo periodo del paragrafo 1 prevede in particolare che le autorità competenti degli Stati contraenti scambieranno le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali e di quelle interne relative ad ogni imposta applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti.
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Controlled foreign companies (Cfc): le novità dal 2010 di Salvatore Mattia - Commercio internazionale n. 12/2010
Con il dl 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 102/09 il legislatore è intervenuto in modo rilevante sulla disciplina Cfc, sia in relazione alle situazioni già disciplinate prima del nuovo intervento normativo, sia introducendo una nuova previsione per quelle società situate in Stati nei quali il carico fiscale è inferiore a più della metà rispetto a quello nazionale e i cui proventi derivino per più del 50% dai c.d. passive income. Nel presente lavoro si analizzerà il regime delle imprese estere controllate o collegate (c.d. Controlled foreign companies o Cfc) riguardante i soggetti Irpef e Ires residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona:
– il controllo ovvero una partecipazione non inferiore al 20% agli utili;
– una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in paradisi fiscali.
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Il criterio dell’oggetto principale ai fini dell’identificazione della residenza fiscale della società di Piergiorgio Valente – Il fisco n. 28/2010
L’individuazione della residenza delle persone giuridiche ai fini tributari, oltre che con riferimento alla localizzazione della sede legale e della sede di direzione effettiva, può “”giocarsi” anche in relazione alla localizzazione dell’oggetto principale, in assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore.
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Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva in ipotesi di esterovestizione di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 27/2010
La verifica fiscale nei confronti di una società estera che presenti, in maniera più o meno evidente, elementi di collegamento con il territorio italiano, è caratterizzata da un approccio investigativo peculiare. In fase di accesso, l’azione ispettiva, altamente invasiva per il contribuente, è volta alla ricerca di documentazione contabile, extracontabile, anche di carattere informatico, utile al controllo. L’Amministrazione finanziaria, in esecuzione dei poteri previsti dall’ordinamento giuridico può procedere all’accesso nei locali del contribuente per eseguire ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni La necessità di intraprendere una verifica fiscale in materia di residenza fiscale fittizia o esterovestizione può derivare sia da elementi indiziari acquisiti nella fase di intelligence, sia da eventuali evidenze emerse nel corso della concreta esecuzione dell’attività ispettiva, intrapresa per riscontrare violazioni di altra natura e/o per il più ampio potere di controllare il generale corretto adempimento delle disposizioni tributarie da parte del contribuente.
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I controlli dell’Amministrazione finanziaria in materia di residenza fiscale ed esterovestizione di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 26/2010
Nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione finanziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dell’esterovestizione, la verifica fiscale rappresenta il modello procedurale più complesso, qualificato e potenzialmente efficace per il controllo – in concreto – dei presupposti previsti in materia di residenza degli enti dalle norme tributarie. Nel presente articolo si intende esaminare l’iter procedurale che caratterizza l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria finalizzata a contrastare il fenomeno della cd. “esterovestizione”, nonché il trasferimento fittizio della residenza fiscale a fini elusivi ed evasivi, con particolare riferimento ai percorsi ispettivi seguiti dalla Guardia di finanza, evidenziandone fasi cruciali e criticità operative, talvolta ricorrendo all’ausilio di casi esemplificativi aventi lo scopo di chiarire in concreto gli aspetti teorici.
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Business profits, royalties, persons covered: le modifiche al Modello OCSE di Salvatore Mattia, Caterina Alagna - Il Quotidiano Ipsoa 7 giugno 2010
In data 21 maggio 2010 è stato pubblicato il documento “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention”, che contiene le modifiche alla versione del 2008 del modello OCSE: l’art. 7, relativo ai “Business Profits”, e il connesso Commentario risultano integralmente riscritti. Le modifiche daranno forma e contenuto alla versione 2010 del modello OCSE, la cui approvazione è prevista a settembre 2010.In data 21 maggio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention.” (“Draft Contents”) il quale illustra le modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE e relativo Commentario. Il Draft Contents recepisce le discussioni che nel triennio 2007-2009 hanno riguardato il contenuto di alcune disposizioni convenzionali, oggetto di trattazione nei seguenti discussion drafts:
- “The granting of treaty benefits with respect to the income of Collective InvestmentVehicles” del 9 dicembre 2009;
- “Revised discussion draft of a new Article 7 of the OECD Model Tax Convention” del 24 novembre 2009;
- “Application of tax treaties to State-owned entities, including Sovereign Wealth Funds” del 25 novembre 2009;
- “Tax treaty issues related to common telecommunication transactions” del 25 novembre 2009;
- “Revised changes to the Commentary on paragraph 2 of Article 15” del 12 marzo 2007 (ultima versione).
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Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 23/2010
Con l’adozione, in data 31 marzo 2010, da parte dell’Ocse e del Consiglio d’Europa, del Protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, anche questa si adegua agli standards di trasparenza e scambio di informazioni ampiamente riconosciuti e accettati a livello internazionale.In data 31 marzo 2010, l’Ocse e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (“Convenzione”), aperta nel 1988 alla sottoscrizione di 54 Stati e attualmente in vigore tra 14 Paesi solamente, tra i quali figura l’Italia1. La Convenzione disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale.Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l’evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all’estero, l’assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio di informazioni automatico, seppur astrattamente previsto, può avvenire soltanto previo accordo specifico tra le Parti.
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Non è impugnabile l’autorizzazione per verifiche in deroga al segreto professionale di Ivo Caraccioli - Il fisco n. 22/2010
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per la richiesta di notizie relativamente alle quali sia eccepito il segreto professionale non è imp ugnabile in via autonoma avanti al giudice amministrativo, ma solo avanti al giudice tributario unitamente all’accertamento fiscale. Con la sent. n. 11082 del 7 maggio 2010 viene ulteriormente ristretto l’ambito di tutela del segreto professionale, già pesantemente attaccato dalla recente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nel quadro di un orientamento legislativo che, senz’altro per ragioni politiche ed economiche, tende sempre più a “pubblicizzare” la libera professione. In tale contesto storico la sentenza in esame va, dunque, valutata, atteso che essa supera tutte quante le eccepite e fondate violazioni di norme costituzionali ed europee, nonché dello Statuto dei diritti del contribuente.
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Scambio automatico di informazioni: la firma dei 36 paesi OCSE di Piergiorgio Valente - Radio e Televisione della Repubblica di San Marino - Economia
Piergiorgio Valente, consulente della segreteria alle finanze, ne illustra la portata e le implicazioni per San Marino. Il Ministro italiano dell’Economia, Giulio Tremonti ha presieduto a Parigi il vertice dell’Ocse in cui 36 paesi hanno sottoscritto un documento che prevede lo scambio automatico di informazioni bancarie e finanziarie. Un tema fondamentale su cui si sta misurando anche San Marino nel rapporto con l’Italia. Parla di un documento fondamentale, risultato di un meccanismo di cooperazione fiscale multilaterale, che fissa un nuovo standard a livello internazionale nei rapporti fra gli stati membri: “Lo scambio di informazione automatico diviene uno standard per i paesi aderenti, rafforza le relazioni bilaterali, improntate alla trasparenza e sul superamento del segreto bancario – dice - quale limite allo scambio di informazioni in materia fiscale. Lo scambio automatico avviene a prescindere dalla sussistenza del segreto bancario. Per San Marino – prosegue Valente - il tema va affrontato con attenzione e urgenza e la riflessione che va fatta è in via bilaterale. San Marino dovrebbe valutare con attenzione questo nuovo standard nei confronti dell’Italia”.
Per vedere l'intervista clicca qui.
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Lo scambio di informazioni in materia fiscale: tempistica del processo di peer review di Piergiorgio Valente - Il Quotidiano Ipsoa 28 maggio 2010
È da poco iniziata l’attività del Global Forum on Transparency and Exchange of Information per la verifica dello stato di implementazione, da parte dei Paesi della comunità internazionale, degli standards di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale (peer review process). L’Italia sarà sottoposta a verifica nella seconda metà del 2010. L’evasione e l’elusione fiscale rappresentano una minaccia per le casse degli Stati, con effetti particolarmente gravi in un periodo, quello attuale, di recessione economica a livello mondiale. Minori entrate implicano risorse inferiori da investire per il benessere comune, sia nelle economie avanzate che in quelle in via di sviluppo. La globalizzazione ha portato ad un sensibile aumento delle transazioni transfrontaliere e all’esigenza di un’effettiva cooperazione in materia fiscale. L’implementazione dei principi di trasparenza e scambio di informazioni assume un ruolo fondamentale quando è necessario assicurare che nessun contribuente si sottragga alla potestà impositiva statale su redditi e patrimonio. L’OCSE, da oltre un decennio impegnata nella lotta ai cd. paradisi fiscali e ai regimi fiscali privilegiati, ha rafforzato la sua azione in materia già nel 2008, quando, a crisi economica globale conclamata, ha incontrato il sostegno dei più influenti leaders politici mondiali.
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Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 20/2010
Lo scambio di informazioni automatico (o c.d. “routine exchange”) implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. L’obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale ad hoc. Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”). La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel primo periodo del paragrafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione ovvero delle legislazioni interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati.
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Aspetti elusivi del trust e normativa di contrasto di Gaetano Scazzeri - Il fisco n. 18/2010
Le caratteristiche essenziali del trust fanno sì che tale istituto possa essere impropriamente destinato a scopi elusivi o distorti. Infatti, sebbene l’istituto del trust non sia strutturalmente nè funzionalmente predisposto per frodare il fisco o i creditori, le sue caratteristiche sono, però, più facilmente strumentalizzabili rispetto ad altri negozi del diritto civile. L’intervento esamina tali aspetti del trust, dedicando specifica attenzione alla disciplina antielusiva che, in campo fiscale, è stata apprestata per ostacolare lo specifico fenomeno in questo campo. Prima di passare alla disamina degli aspetti antielusivi della normativa fiscale, appare opportuno soffermarsi sulle motivazioni che hanno indotto il legislatore a introdurre una normativa ad hoc. La risposta è da ricercarsi nell’attitudine dei trust, forse più di altre tipologie di istituti giuridici, a essere utilizzati a fini illeciti o elusivi. Va naturalmente evidenziato che l’istituto del trust non è ab origine strutturalmente e funzionalmente predisposto a frodare il Fisco o i creditori; le sue caratteristiche sono solo più facilmente strumentalizzabili rispetto ad altri negozi di diritto civile.
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Ruling internazionale, pubblicato il primo bollettino di Salvatore Mattia - Il Quotidiano Ipsoa 28 aprile 2010
Con il Bollettino del Ruling di standard internazionale, pubblicato il 21 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate illustra caratteristiche e funzionamento dell’istituto e fa il punto, alla data del 31 dicembre 2009, sulle istanze di ruling internazionale presentate fra il 2004 e il 2009. L’istituto del ruling internazionale è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326) ed attuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004.
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Il segreto bancario non ferma lo scambio di informazioni di Salvatore Mattia, Caterina Alagna - Il Quotidiano Ipsoa 13 aprile 2010
Con l’adozione, da parte dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, del Protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, anche questa si adegua agli standards di trasparenza e scambio di informazioni ampiamente riconosciuti ed accettati a livello internazionale. In data 31 marzo 2010, l’OCSE e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (“Convenzione”), aperta nel 1988 alla sottoscrizione di 54 Stati ed attualmente in vigore tra 14 Paesi solamente, tra i quali figura l’Italia. La Convenzione disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale. Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l’evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente.
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Esterovestizione ed eterodirezione: equilibri(smi) tra la sede di coordinamento e direzione, direzione unitaria e sede di direzione effettiva di Piergiorgio Valente - Rivista di Diritto Tributario aprile 2010
Società holding di partecipazioni estera controllata da società italiana - Succursale elvetica di attività di trading - sede di direzione e coordinamento nel territorio dello Stato - Sede di direzione effettiva della succursale elvetica in Italia - Non sussiste.
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Lo scudo fiscale e i reati dei transfrontalieri di Ivo Caraccioli - Il Sole 24 Ore 29 marzo 2010
Ai sensi dell'art. 1 co. 7 del DL 194/2009, "il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni". In relazione a tale norma, l'Autore ipotizza il caso di un dipendente (od equiparato) che intenda sanare la violazione del monitoraggio fiscale commessa in relazione alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008. Questo soggetto può presentare la dichiarazione stessa fino al 30.4.2010 al fine di sanare la predetta violazione. Ne consegue che, fino a tale data, il reato di omessa dichiarazione ai fini delle sole imposte sui redditi di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000 (e non ai fini IVA) non si consuma. Non è chiaro, peraltro, chi si intenda con la nozione di soggetto "equiparato ai dipendenti". In particolare, non è chiaro se, sulla base di tale dizione, la norma sia suscettibile di applicazione anche ai professionisti titolari di partita IVA che siano pagati con parcelle dallo studio di appartenenza.
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Doppie imposizioni: convenzioni con l’Italia al 31 dicembre 2009 di Piergiorgio Valente - Commercio Internazionale n. 6/2010
Alla data del 31 dicembre 2009, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è significativamente
ampliato, a seguito:
– dell’entrata in vigore del trattato con Arabia Saudita (1 dicembre 2009);
– dell’entrata in vigore del trattato con Belarus (30 novembre 2009).
Al 31 dicembre 2009, pertanto, il network italiano risulta composto da:
– 82 trattati in vigore;
– 5 ratificati;
– 16 firmati (di cui 6 protocolli di modifica);
– 8 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).
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Il network convenzionale di San Marino di Piergiorgio Valente - Commercio internazionale n. 5/2010
A partire dalla primavera del 2009, San Marino, attraverso un’intensa attività diplomatica, ha arricchito il proprio network di accordi in ambito fiscale, in omaggio ad una tendenza, di portata generale, incoraggiata dalle iniziative assunte dall’Ocse in favore della trasparenza e collaborazione tra Stati. Il presente articolo intende fare il punto sulla situazione del network di accordi in materia fiscale stipulati dalla Repubblica di San Marino nel 2009. In particolare, il secondo semestre dello scorso anno si è caratterizzato per l’intenso dinamismo registrato nei rapporti diplomatici tra Stati, cui San Marino ha preso attivamente parte. In data 2 aprile 2009, in occasione del summit di Londra che ha riunito i rappresentanti dei 20 paesi più importanti al mondo, l’Ocse ha pubblicato un Progress Report sullo stato di implementazione, da parte delle 84 giurisdizioni considerate, degli standards di trasparenza e scambio di informazioni in ambito fiscale. A partire da quella data, i paesi originariamente inseriti nella lista cd. «grey», hanno iniziato a stipulare accordi specifici sullo scambio di informazioni, sulla base del Modello di Tiea (Tax Information Exchange Agreement) dell’Ocse del 2002 o dell’art. 26 del Modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni (versione del 2005). Il raggiungimento del numero minimo di accordi fissato dall’Ocse (n. 12) ha consentito a molti di tali paesi, tra cui San Marino - di accedere alla lista cd. «white», la quale include gli Stati che hanno sostanzialmente implementato gli standards di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale.
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Vat Package Riflessi nei rapporti tra San Marino e Italia di Salvatore Mattia - Il Fisco n. 10/2010
Con il D.Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010, il Governo italiano ha recepito, con effetto dal 1° gennaio 2010, le novità in materia di territorialità dei servizi intracomunitari, rimborsi Iva a non residenti e modelli Intrastat introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE, modificative, a loro volta, della Direttiva n. 2006/112/CE. Nell’articolo, vengono esaminati, in particolare, i riflessi delle novità nei rapporti tra Italia e San Marino. Le modifiche alla disciplina Iva introdotte dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41), quasi interamente contenute nel relativo testo unico di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardano:
- il presupposto territoriale dell’Iva sulle prestazioni di servizi;
- i rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati UE (da soggetti passivi italiani) o di quella assolta in Italia (da soggetti passivi non residenti);
- i Modelli Intrastat.
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I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) stipulati da San Marino di Piergiorgio Valente - Il fisco n. 5/2010
Con la stipula di 12 accordi, San Marino ha recepito gli standards Ocse di cooperazione tra amministrazioni finanziarie. La negoziazione di convenzioni con importanti Paesi Ocse prosegue a ritmo serrato nel rispetto dei principi di trasparenza e good governance. Il presente articolo ha ad oggetto l’analisi di alcuni degli accordi in tema di scambio di informazioni stipulati da San Marino (c.d. TIEAs) delineando il percorso compiuto da questo Paese nell’adeguamento del proprio ordinamento agli standard internazionali di trasparenza elaborati dall’Ocse.
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Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino tra normativa consolidata e prospettive di riforma di Piergiorgio Valente - Il Fisco n. 2/2010
Negli ultimi mesi, la Repubblica di San Marino ha intrapreso un percorso di riforme, con l’obiettivo di adeguare il proprio ordinamento ai principi e agli standard internazionalmente condivisi nel campo della lotta al riciclaggio e dello scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali. L’ultimo tassello, in ordine di tempo, di questo processo è la ridefinizione dell’ambito di applicazione del segreto bancario.
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